Trattato
Art. 10
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIEDENTE
In vigore dal 29 apr 1995
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIEDENTE
1. Lo Stato richiesto esegue le domande intese ad ottenere la comparizione di persone, per mezzo di citazioni o altro, nello Stato richiedente. La persona che non compare non può essere sottoposta ad alcuna sanzione o misura obbligatoria da parte dello Stato richiesto.
2. Lo Stato richiedente rimborsa tutte le spese e paga tutte le indennità previste dalla sua legge ai testimoni e periti che hanno ottemperato alla richiesta.
Lo Stato richiesto può, su richiesta dell'altro Stato, concedere degli anticipi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-10