Trattato

Art. 6

RISERVATEZZA

In vigore dal 29 apr 1995
RISERVATEZZA 1. Lo Stato richiesto mantiene riservata, nella misura richiesta dallo Stato richiedente, la domanda di assistenza, il suo contenuto e gli eventuali documenti a sostegno, nonché il fatto di concedere l'assistenza, fatto salvo quanto è necessario per eseguire la richiesta. 2. Fermo quanto disposto al punto 1, se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza, lo Stato richiesto informa di ciò lo Stato richiedente, che decide in quale misura desidera che la richiesta sia eseguita. 3. Lo Stato richiedente, se così richiesto, mantiene riservata ogni prova o informazione fornita dallo Stato richiesto, salva la loro rivelazione nella misura in cui essa sia necessaria per le indagini o il procedimento descritti nella richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-6

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