Trattato
Art. 8
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI E DI OGGETTI
In vigore dal 29 apr 1995
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI E DI OGGETTI
1. Quando la richiesta di assistenza riguarda la trasmissione di atti e documenti, lo Stato richiesto può trasmettere copie certif- icate conformi dei suddetti, salvo che lo Stato richiedente richieda espressamente gli originali.
2. L'atto o documento originale e l'oggetto trasmessi allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto al più presto possibile, su domanda di quest'ultimo.
3. Nella misura in cui ciò non è vietato dalla legge dello Stato richiesto, i documenti, gli oggetti e gli atti sono trasmessi nella forma, o sono accompagnati dalla certificazione che sia stata richiesta dallo Stato richiedente al fine di renderli utilizzabili secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente medesimo.
Storico versioni
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