Trattato

Art. 12

IMMUNITÀ

In vigore dal 29 apr 1995
IMMUNITÀ 1. Chiunque compare nello Stato richiedente a seguito di una richiesta, non può essere sottoposto, fermo quanto disposto all', ad alcuna restrizione della libertà personale in esecuzione di una condanna, nè ad alcuna altra restrizione della libertà personale per atti o omissioni precedenti alla partenza della suddetta persona dallo Stato richiesto. 2. L'immunità prevista al punto 1 cessa se la persona che è comparsa, avendo avuto la possibilità di farlo, non lascia il territorio dello Stato richiedente entro quindici giorni dopo essere stata ufficialmente informata che la sua ulteriore presenza, non è più necessaria, o se, dopo aver lasciato quel territorio, vi ha fatto volontariamente ritorno.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-12

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