Trattato

Art. 16

STATI TERZI

In vigore dal 29 apr 1995
STATI TERZI Quando le autorità giudiziarie di uno Stato terzo emettono un ordine, nel quadro di un'indagine o di un procedimento penale, che ha l'effetto di richiedere ad un cittadino o ad una persona residente in uno degli Stati Parte di fare o non fare qualcosa nel territorio dell'altra Parte e ciò è in conflitto con la legge o con le determinazioni politiche stabilite dell'altra Parte, le Parti convengono di consultarsi al fine di identificare i modi per evitare o ridurre al minimo tale conflitto.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-16

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