Trattato

Art. 18

COMUNICAZIONI

In vigore dal 29 apr 1995
COMUNICAZIONI 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste ed ogni altra comunicazione sono effettuate, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per il Canada, dal Dipartimento della Giustizia. I due organi comunicano direttamente. La via diplomatica può anche essere usata. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono fatte nella lingua della Parte che le effettua e non è necessaria la traduzione nè delle comunicazioni nè di qualsiasi atto allegato. 3. Non è necessaria l'autenticazione degli atti trasmessi tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-18

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