Art. 18 · COMUNICAZIONI
Trattato

Art. 18

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COMUNICAZIONI

In vigore dal 29 apr 1995
COMUNICAZIONI 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste ed ogni altra comunicazione sono effettuate, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per il Canada, dal Dipartimento della Giustizia. I due organi comunicano direttamente. La via diplomatica può anche essere usata. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono fatte nella lingua della Parte che le effettua e non è necessaria la traduzione nè delle comunicazioni nè di qualsiasi atto allegato. 3. Non è necessaria l'autenticazione degli atti trasmessi tra le Parti.
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