Trattato
Art. 15
PROVENTI DI REATO
In vigore dal 29 apr 1995
PROVENTI DI REATO
1. Ciascuna Parte dà notizia all'altra di proventi di reato che si ritiene siano ubicati nel territorio dell'altra Parte.
2. Le Parti forniscono la massima assistenza nei procedimenti relativi alla confisca dei proventi di reato e alle restituzioni alle vittime del reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-15