Trattato

Art. 13

TRASMISSIONE DI SENTENZE

In vigore dal 29 apr 1995
TRASMISSIONE DI SENTENZE Nel trasmettere una sentenza lo Stato richiesto fornisce tutte le informazioni relative al procedimento in questione che siano eventualmente domandate dallo Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-13

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