Trattato
Art. 13
TRASMISSIONE DI SENTENZE
In vigore dal 29 apr 1995
TRASMISSIONE DI SENTENZE
Nel trasmettere una sentenza lo Stato richiesto fornisce tutte le informazioni relative al procedimento in questione che siano eventualmente domandate dallo Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-13