Trattato
Art. 9
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIESTO
In vigore dal 29 apr 1995
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIESTO
1. Se l'assistenza richiesta implica la comparizione di una persona nello Stato richiesto al fine di eseguire la domanda, lo Stato richiesto può imporre e applicare le misure obbligatorie o le sanzioni previste dalla propria legge. Tuttavia, quando viene richiesta la comparizione di una persona indiziata o imputata nessuna misura obbligatoria o sanzione può essere applicata.
2. Nel caso di un esame di persone, su richiesta, va redatto un verbale integrale. Per redigere un tale verbale ci si potrà avvalere di mezzi tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-9