Trattato
Art. 5
PRESENZA DI PERSONE INTERESSATE AL PROCEDIMENTO
In vigore dal 29 apr 1995
PRESENZA DI PERSONE INTERESSATE AL PROCEDIMENTO
Nella misura in cui ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, le autorità giudiziarie o i funzionari dello Stato richiedente e ogni altra persona interessata alle indagini o al procedimento possono essere autorizzati ad essere presenti all'esecuzione della richiesta ed a partecipare al procedimento nello Stato richiesto. Tale autorizzazione comporta anche che alla difesa ed all'accusa è permesso porre domande.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-5