Trattato

Art. 7

NOTIFICA DI ATTI

In vigore dal 29 apr 1995
NOTIFICA DI ATTI 1. La richiesta di notifica di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui la notifica deve essere effettuata. 2. Lo Stato richiesto fornisce le prove del fatto che la notifica è stata effettuata inviando o una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una certificazione relativa alla forma ed alla data della notifica assieme ai dati relativi all'identità della persona che ha ricevuto l'atto ed al rapporto che la lega al destinatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo