Trattato
Art. 7
NOTIFICA DI ATTI
In vigore dal 29 apr 1995
NOTIFICA DI ATTI
1. La richiesta di notifica di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui la notifica deve essere effettuata.
2. Lo Stato richiesto fornisce le prove del fatto che la notifica è stata effettuata inviando o una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una certificazione relativa alla forma ed alla data della notifica assieme ai dati relativi all'identità della persona che ha ricevuto l'atto ed al rapporto che la lega al destinatario.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-7