Trattato
Art. 2
CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA
In vigore dal 29 apr 1995
CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA
1. L'assistenza è concessa anche se il fatto in relazione al quale è in corso il procedimento nello Stato richiedente non costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto.
2. L'assistenza nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri, tuttavia, è concessa solo se il fatto in relazione al quale è in corso il procedimento costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto, o se la persona nei cui confronti si procede vi abbia liberamente consentito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-2