Trattato

Art. 2

CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA

In vigore dal 29 apr 1995
CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA 1. L'assistenza è concessa anche se il fatto in relazione al quale è in corso il procedimento nello Stato richiedente non costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto. 2. L'assistenza nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri, tuttavia, è concessa solo se il fatto in relazione al quale è in corso il procedimento costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto, o se la persona nei cui confronti si procede vi abbia liberamente consentito.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-2

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