Trattato

Art. 14

PRECEDENTI PENALI

In vigore dal 29 apr 1995
PRECEDENTI PENALI I certificati dei precedenti penali necessari nello Stato richiedente a fini di un procedimento penale sono trasmessi allo Stato richiedente secondo le stesse condizioni in cui essi sarebbero forniti per i fini di un procedimento simile nello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124#art-t-14

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