Atto›Capo 4
Art. 17
In vigore dal 17 dic 1994
1. Il primo comma dell' del trattato CECA, il primo comma dell' del trattato CE e il primo comma dell' del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
"La Corte di giustizia è composta di 17 giudici."
2. Il paragrafo 1 dell' della decisione del Consiglio
(88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:
"1 Il Tribunale di primo grado è composto di 16 giudici.".
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-17