Art. 17
AttoCapo 4

Art. 17

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In vigore dal 17 dic 1994
1. Il primo comma dell' del trattato CECA, il primo comma dell' del trattato CE e il primo comma dell' del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia è composta di 17 giudici." 2. Il paragrafo 1 dell' della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente: "1 Il Tribunale di primo grado è composto di 16 giudici.".
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