Trattato
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della
Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1994.
2. Il presente Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati
prima di tale data.
Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all', paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell' del presente trattato e degli dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.
3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli , paragrafo 2 e paragrafo 3, secondo trattino, 145, 148, 149, 150, 151 e 169 dell'atto di adesione e agli , paragrafo 6 e 12, paragrafo 2 del protocollo n. 9. Queste misure prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del presente trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-t-2