Atto›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 17 dic 1994
ATTO
relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea
Ai fini del presente atto:
per "trattati originari" si intendono:
- il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA), il trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in
vigore prima della presente adesione,
- il trattato sull'Unione europea ("trattato UE")
per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord,
per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato
UE,
per "Comunità" si intende una o più Comunità, di cui al primo
trattino, a seconda dei casi,
per "nuovi Stati membri" si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di
Svezia
per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati
originari
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-1