Atto›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni
previste da detti trattati e dal presente atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-2