AttoParte PRIMA

Art. 7

In vigore dal 17 dic 1994
Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo