Atto›Parte PRIMA
Art. 7
In vigore dal 17 dic 1994
Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione
di tali trattati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-7