Atto›Parte PRIMA
Art. 8
In vigore dal 17 dic 1994
Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le
procedure per la loro modifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-8