AttoParte SECONDACapo 1

Art. 11

In vigore dal 17 dic 1994
L' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal seguente: " Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Norvegia 15 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87"
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo