Atto›Parte SECONDA›Capo 1
Art. 11
In vigore dal 17 dic 1994
L' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla
decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal seguente:
"
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Norvegia 15
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87"
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-11