AttoCapo 2

Art. 13

In vigore dal 17 dic 1994
L' del trattato CECA è sostituito dal seguente: " Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità; - o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli B e 78 nono del presente trattato e degli , terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli B, 78 e 78 ter del presente trattato che, richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5 Danimarca 3 Germania 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Norvegia 3 Austria 4 Portogallo 5 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti"
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo