Atto›Parte PRIMA
Art. 10
In vigore dal 17 dic 1994
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni
derogatorie previste dal presente atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-10