Atto›Capo 2
Art. 15
In vigore dal 17 dic 1994
1. Il paragrafo 2 dell' del trattato CE e il paragrafo 2 dell' del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente
ponderazione:
Belgio 5
Danimarca 3
Germania 10
Grecia 5
Spagna 8
Francia 10
Irlanda 3
Italia 10
Lussemburgo 2
Paesi Bassi 5
Norvegia 3
Austria 4
Portogallo 5
Finlandia 3
Svezia 4
Regno Unito l0.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- 64 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere
prese su proposta della Commissione.
- 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli
altri casi"
2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE, è
sostituito dal seguente:
"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall', paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che esprimono il voto
favorevole di almeno 11 membri."
3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è
sostituito dal seguente:
"Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all', paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto
almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri."
4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla
seguente:
"In deroga all', paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-15