AttoCapo 4

Art. 20

In vigore dal 17 dic 1994
Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell' del trattato CE e il primo comma dell' del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali."
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-20

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