Atto›Capo I
Art. 138
In vigore dal 17 dic 1994
1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica
agricola comune.
Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione.
2. La Commissione autorizza gli aiuti di cui al paragrafo 1:
- in tutti i casi in cui gli elementi forniti da un nuovo Stato membro dimostrino che esistono differenze significative tra il livello di sostegno accordato per prodotto ai suoi produttori prima dell'adesione e quello che può essere accordato in base alla
politica agricola comune;
- entro il limite di un importo iniziale al massimo pari a tale
differenza.
Differenze iniziali inferiori al 10 % non sono considerate
significative.
Tuttavia, le autorizzazioni della Commissione:
- sono accordate in conformità con gli impegni internazionali della Comunità ampliata;
- tengono conto, per quanto concerne la carne suina, le uova e il
pollame, dell'allineamento dei prezzi dei mangimi;
- non sono accordati per il tabacco.
3. Il calcolo dell'importo di sostegno di cui al paragrafo 2 è effettuato per prodotto agricolo di base. In tale calcolo sono prese in considerazione, in particolare, le misure di sostegno dei prezzi attraverso meccanismi di intervento od altri meccanismi, nonché la concessione di aiuti connessi alla superficie, ai prezzi, alla quantità prodotta o all'unità di produzione e la concessione di
aiuti ad aziende per prodotti specifici.
4. L'autorizzazione della Commissione:
precisa il livello iniziale massimo degli aiuti, il ritmo della loro degressività nonché, se necessario, le condizioni per la loro concessione tenendo conto, del pari, di altri aiuti risultanti dalla legislazione comunitaria che non sono contemplati dal presente
articolo;
è accordata con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi
necessari:
- dall'evoluzione della politica agricola comune;
- dall'evoluzione dei prezzi nella Comunità.
Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati su richiesta
della Commissione o sulla base di una decisione di quest'ultima.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, la Commissione autorizza, ai sensi del paragrafo 1, in particolare gli aiuti nazionali previsti nell'allegato XIII, entro i limiti e alle
condizioni previsti in detto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-138