Atto›Capo I
Art. 140
In vigore dal 17 dic 1994
La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonché il ritmo della loro degressività.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-140