Atto›Capo I
Art. 144
In vigore dal 17 dic 1994
Nel settore degli aiuti di cui agli del trattato CE:
a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti
"esistenti" ai sensi dell', paragrafo 1 del trattato CE;
b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima
dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-144