Atto›Capo I
Art. 139
In vigore dal 17 dic 1994
1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell', paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende.
2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono soggetti alle disposizioni dell', paragrafo 4.
Gli aiuti della stessa natura previsti dalla politica agricola comune o compatibili con la legislazione comunitaria sono detratti
dall'importo degli stessi.
3. Gli aiuti autorizzati a norma del presente articolo sono aboliti al più tardi alla fine del periodo transitorio.
4. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-139