Atto›Capo I
Art. 143
In vigore dal 17 dic 1994
1. Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonché tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente atto, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istruzione. La loro applicazione è subordinata alla concessione di tale autorizzazione.
La comunicazione delle misure d'aiuto esistenti o in programma effettuata dai nuovi Stati membri prima dell'adesione si considera
come notifica effettuata il giorno dell'adesione.
2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all', la Commissione presenterà al Consiglio, un anno dopo l'adesione e in
seguito ogni cinque anni, una relazione avente ad oggetto:
le autorizzazioni concesse;
i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni.
Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.
Storico versioni
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