Atto›Capo II
Art. 145
In vigore dal 17 dic 1994
1. Le scorte pubbliche detenute al 1 gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtù della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunità al valore che risulta dall'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
2. Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1 gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna
organizzazione comune dei mercati.
3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera la scorta normale di riporto.
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