Atto›Capo II
Art. 148
In vigore dal 17 dic 1994
1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente
titolo.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica
della normativa comunitaria.
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