Atto›Titolo VII
Art. 152
In vigore dal 17 dic 1994
1. Fino al 1 gennaio 1996, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di
adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
Nelle stesse circostanze ogni Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di
uno o più nuovi Stati membri.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti in
causa e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno
possibile il funzionamento del mercato comune.
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