AttoTitolo VII

Art. 151

In vigore dal 17 dic 1994
1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare anteriormente al 1 gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1 gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-151

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Art. 151 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo