Art. 151
AttoTitolo VII

Art. 151

166 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare anteriormente al 1 gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1 gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-151