Atto›Titolo II
Art. 166
In vigore dal 17 dic 1994
Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell' del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, purchè tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-166