AttoTitolo II

Art. 167

In vigore dal 17 dic 1994
L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto può essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-167

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