Atto›Parte QUINTA
Art. 163
In vigore dal 17 dic 1994
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomina di due membri per ciascuno dei nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in
carica al momento dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-163