Art. 163
AttoParte QUINTA

Art. 163

178 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomina di due membri per ciascuno dei nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
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