Atto›Titolo II
Art. 169
In vigore dal 17 dic 1994
1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al
paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal momento dell'adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni,
redigono i testi a tal fine necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-169