Atto›Titolo II
Art. 172
In vigore dal 17 dic 1994
1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché ogni pertinente notifica o informazione trasmessa all'Autorità di vigilanza EFTA o al Comitato permanente degli Stati EFTA ai sensi dell'accordo SEE anteriormente all'adesione sia trasmessa senza indugi alla Commissione. Tale trasmissione si presume sia notifica o informazione alla Commissione per i fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie.
2. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché i casi pendenti dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA immediatamente prima dell'adesione ai sensi degli o 65 dell'accordo SEE o dell' o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che, a seguito dell'adesione, diventano di competenza della Commissione, compresi i casi in cui i fatti sono venuti a fine prima della data di adesione, siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che continua a trattarli come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa.
3. I casi che pendono dinanzi alla Commissione, ai sensi degli o 54 dell'accordo SEE, o degli o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto gli o 86 del trattato CE o gli o 66 del trattato CECA, compresi i casi in cui i fatti si sono interamente compiuti prima della data di adesione, sono trattati dalla Commissione come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie.
4. Decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima della data di adesione ai sensi dell' dell'accordo SEE o dell' del Protocollo 25 dell'accordo SEE dall'Autorità di vigilanza EFTA o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l' del trattato CE o sotto l' del trattato CECA, mantengono con l'adesione la loro validità ai fini dell' del trattato CE o, se del caso, dell' del trattato CECA, fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.
5. Tutte le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima della data di adesione ai sensi dell' dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l' del trattato CE, mantengono al momento dell'adesione la loro validità in relazione a tale articolo, salvo diversa decisione della Commissione ai sensi dell' del trattato CE. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all' dell'accordo SEE. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che però, in violazione dell'accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all'Autorità di
vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l'Autorità di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell', paragrafo 1 del trattato CE.
6. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché tutti gli altri casi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA è stata investita nel quadro della procedura di vigilanza ai sensi del trattato SEE prima dell'adesione siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si
continui ad osservare il diritto di difesa.
7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangano valide dopo l'adesione, purchè la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.
Storico versioni
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