Atto›Titolo II
Art. 171
In vigore dal 17 dic 1994
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell' del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione.
Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.
Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concertate che alla data di adesione rientrano nel campo di applicazione degli del protocollo 25 dell'accordo SEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-171