Atto›Capo 2
Art. 14
In vigore dal 17 dic 1994
Il quarto comma dell' del trattato CECA è sostituito dal seguente:
"Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio" deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parete della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità, delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-14