Atto
Art. 95
In vigore dal 17 dic 1994
1. Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima
dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate
anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui
all' del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-95