Atto
Art. 94
In vigore dal 17 dic 1994
1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Finlandia, à fissata come segue per specie e per zona:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le parti attribuite alla Finlandia sono fissate in conformità con
l', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la
prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.
3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale di cui all' i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere
superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in
vigore del trattato di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-94