AttoSez. III

Art. 96

In vigore dal 17 dic 1994
1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. 2. I diritti ed obblighi che derivano per la Repubblica di Finlandia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
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