Atto›Capo 4
Art. 100
In vigore dal 17 dic 1994
1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica:
a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986; del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data
dell'adesione;
b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e
dell'abbigliamento nella Comunità.
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti agli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-100