Atto›Capo 4
Art. 103
In vigore dal 17 dic 1994
L' si applica:
agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati
nell'allegato II del trattato CE;
- la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima
dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-103