Atto›Capo 4
Art. 101
In vigore dal 17 dic 1994
1. La Repubblica di Finlandia è autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione:
- siano immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica di Finlandia e "siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione
atta a conferire l'origine comunitaria, e
- restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ).
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità finlandesi, attestante che le merci in questione rientrano nella
sfera d'applicazione del paragrafo 1.
3. La Commissione e le autorità finlandesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in questione o la trasformazione atta a conferire loro l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio della Repubblica di
Finlandia.
Storico versioni
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